Art. 14.
              Commissione tecnico-consultiva regionale
    1.  E'  istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per
la  tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica
4 anni ed e' composta da:
      a) un  dirigente  della  direzione regionale agricoltura, o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
      b) un  dirigente della direzione regionale territorio, parchi e
riserve o un suo delegato;
      c) un  dirigente  della  direzione  regionale  Sanita' o un suo
delegato;
      d) un docente universitario esperto di materie botaniche;
      e) un   rappresentante   delle   organizzazioni   professionali
agricole piu' rappresentative a livello regionale;
      f) quattro  rappresentanti  delle associazioni micologiche piu'
rappresentative, uno per ogni provincia;
      g) un  responsabile  del servizio igiene degli alimenti e della
nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
      h) un   responsabile   degli  ispettorati  micologici,  di  cui
all'Art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
      i) il  responsabile  del  centro  micologico  regionale, di cui
all'Art. 15, o suo delegato;
      l) un rappresentante del corpo forestale dello stato.
    2.  La  commissione  e' nominata con decreto del Presidente della
giunta  regionale.  La  nomina  dei  componenti  di  cui  al comma 1,
lettera e),  f)  e  g)  e'  effettuata  sulla  base  di  un elenco di
nominativi  designati,  entro  30 giorni dalla richiesta, da ciascuna
delle organizzazioni ed associazioni interessate.
    3. La commissione:
      a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze
di cui alla presente legge;
      b) formula  proposte  ed  esprime pareri in ordine a specifiche
iniziative  regionali  di  ricerca,  studio e informazione inerenti i
prodotti disciplinati dalla presente legge;
      c) elabora   ogni   anno   la   rilevazione   statistica  e  il
monitoraggio del territorio;
      d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio
fungino  e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantita' di
raccolta e sulle specie consentite;
      e) propone   misure   per  la  sospensione  della  raccolta  di
determinate  specie  di  funghi  nelle  aree nelle quali la pressione
antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
      f) propone  opere di messa a dimora di boschi e di allargamento
del patrimonio boschivo esistente;
      g) promuove  iniziative  per  la valorizzazione dei funghi come
prodotto regionale;
      h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini
dell'ottenimento del tesserino d'idoneita' alla raccolta.
    4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.