Art. 14. Commissione tecnico-consultiva regionale 1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed e' composta da: a) un dirigente della direzione regionale agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un dirigente della direzione regionale territorio, parchi e riserve o un suo delegato; c) un dirigente della direzione regionale Sanita' o un suo delegato; d) un docente universitario esperto di materie botaniche; e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale; f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche piu' rappresentative, uno per ogni provincia; g) un responsabile del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato; h) un responsabile degli ispettorati micologici, di cui all'Art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato; i) il responsabile del centro micologico regionale, di cui all'Art. 15, o suo delegato; l) un rappresentante del corpo forestale dello stato. 2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera e), f) e g) e' effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate. 3. La commissione: a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge; c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio; d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantita' di raccolta e sulle specie consentite; e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione; f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente; g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale; h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneita' alla raccolta. 4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.