Art. 16.
                       Ispettorato micologico
    1.  In  ogni  singola  Azienda Sanitaria Locale e' organizzato un
Ispettorato micologico.
    2.   L'Ispettorato   micologico   e'   coordinato  da  un  medico
individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si
avvale   della   collaborazione   di  esperti  micologi  in  possesso
dell'attestato di micologo.
    3.  Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando
strutture gia' operanti e personale dipendente abilitato al controllo
dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.
    4.  Qualora  l'azienda  sanitaria  non  disponga  di  sufficienti
strutture  e  personale  per  l'espletamento di compiti di competenza
degli  esperti  micologi,  anche  in  relazione  alla stagionalita' e
all'imprevedibilita'   della  crescita  dei  funghi  spontanei,  puo'
avvalersi  della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo
nazionale.