Art. 16. Ispettorato micologico 1. In ogni singola Azienda Sanitaria Locale e' organizzato un Ispettorato micologico. 2. L'Ispettorato micologico e' coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo. 3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352. 4. Qualora l'azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalita' e all'imprevedibilita' della crescita dei funghi spontanei, puo' avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.