Art. 17.
                Funzioni dell'Ispettorato micologico
    1.   All'Ispettorato   Micologico   sono  assegnate  le  seguenti
competenze:
      a) rilascio  della  certificazione  di  conformita'  dei funghi
freschi  spontanei  destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi
quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
      b) espressione  del  parere  di  idoneita'  all'identificazione
delle   specie   fungine   commercializzate,  al  fine  del  rilascio
dell'attestato di abilitazione alla vendita;
      c) consulenza   a   strutture   ospedaliere  di  emergenza,  in
occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di
funghi;
      d) interventi  in  occasione  di casi, presunti o accertati, di
intossicazioni  legati  al  consumo  di  funghi derivati dal circuito
commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi
di sanita' pubblica);
      e) interventi  formativi  diretti  agli  operatori  dei settori
ortofrutticolo e della ristorazione;
      f) attivita'  di  consulenza tecnica nei confronti di privati e
per  l'esame  di  idoneita'  al  consumo  dei funghi raccolti per uso
proprio;
      g) interventi  didattici, educativi, formativi e di prevenzione
per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,  rivolti  alla popolazione in
genere;
      h) verifiche  e  controlli  a  campione sulle partite di funghi
posti in commercio provenienti da altri paesi.