Art. 17. Funzioni dell'Ispettorato micologico 1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze: a) rilascio della certificazione di conformita' dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata; b) espressione del parere di idoneita' all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita; c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi; d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanita' pubblica); e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione; f) attivita' di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneita' al consumo dei funghi raccolti per uso proprio; g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere; h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.