Art. 18.
                       Corsi per raccoglitori
    1.   Le  aziende  sanitarie  locali,  l'Istituto  Zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», le Universita',
le  associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli
enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al
rilascio dell'attestazione di cui all'Art. 4, comma 1.