Art. 18. Corsi per raccoglitori 1. Le aziende sanitarie locali, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», le Universita', le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'Art. 4, comma 1.