Art. 2. Limiti di raccolta 1. La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo e' determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'Art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'Art. 7, comma 4, nonche' i diritti di uso civico riconosciuti alle comunita' locali. 2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti: a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4; b) Boletus diluissi e relativo gruppo (porcino): cm. 4; c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3; d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3; e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm 5. 3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario e' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. 4. La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui e' autorizzata la raccolta, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, e' consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varieta'.