Art. 2.
                         Limiti di raccolta
    1.  La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei
idonei  al  consumo e' determinata complessivamente in 3 chilogrammi,
salvo  che  il  raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un
solo  cespo  di  funghi  concresciuti,  fatti  salvi  i  diritti  dei
cittadini  che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito
normalmente  percepito ai sensi dell'Art. 6, comma 1, dei proprietari
dei  boschi  e  dei  terreni,  se soggetti privati di cui all'Art. 7,
comma 4,  nonche' i diritti di uso civico riconosciuti alle comunita'
locali.
    2.  Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi
o  troppo  piccoli  sono  stabilite le seguenti dimensioni minime del
diametro   del   carpoforo,   escluse   per  gli  eventuali  elementi
concresciuti:
      a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
      b) Boletus diluissi e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
      c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
      d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
      e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm 5.
    3.  Per  ragioni  di  ordine  ecologico e sanitario e' vietata la
raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
    4.   La   raccolta   di  funghi  epigei  spontanei  non  inseriti
nell'elenco  delle  specie  di cui e' autorizzata la raccolta, di cui
all'allegato 1  del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995,  n. 376, e' consentita solo per scopi didattici e di studio nel
limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varieta'.