Art. 20. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali. 2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.