Art. 20.
                         V i g i l a n z a
    1.   La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e'
demandata  al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia
Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di
vigilanza  e  ispezione  delle  Aziende  ASL,  alle  Guardie  Giurate
Campestri  e  agli  Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle
aziende speciali.
    2.  Nelle  aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene
svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.