Art. 21.
                          S a n z i o n i
    1.  Per  le  violazioni  delle  disposizioni di cui alla presente
legge, si applicano le seguenti sanzioni:
      a) da Euro 25 a Euro 50 e confisca del raccolto:
        a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
      b) da  Euro  100,00  a  Euro 200,00 e confisca del raccolto per
chi:
        b1) esercita  la  raccolta  senza avere versato il contributo
annuale di cui all'Art. 5;
        b2) contravviene  alle  disposizioni  relative  ai  limiti di
raccolta di cui all'Art. 2 e Art. 6 comma 1;
      c) da  Euro  200,00  a  Euro 400,00 e confisca del raccolto per
chi:
        c1) esercita  la  raccolta  dei  funghi  senza  il prescritto
tesserino regionale di autorizzazione;
        c2) contravviene  le  disposizioni relative alle modalita' di
raccolta di cui all'Art. 10;
        c3)  esercita  la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai
sensi dell'Art. 11;
        c4)  esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai
sensi dell'Art. 12;
      d) da Euro 300 a Euro 600 per chi:
        d1) procede   alla  tabellazione  di  aree  per  la  raccolta
riservata  dei  funghi a fini economici senza regolare autorizzazione
di cui all'Art. 7 comma 1;
        d2) rimuove  o  danneggia  le  tabelle  ai  sensi dell'Art. 7
comma 2;
      e) da Euro 50 a Euro 100 per:
        e1)  le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo
non espressamente sanzionate.
    2.  Ogni  violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo
della  denuncia  all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dalla
legge  ogni  qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresi' la
confisca  del  prodotto  raccolto, attuata direttamente dal personale
che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti
all'azienda   sanitaria   locale,   competente  per  territorio,  che
provvedera',  previa  compilazione di apposito verbale, alla consegna
ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree
tabellate,  a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle
aree medesime.
    3.  Chi  con  un'azione od omissione viola diverse disposizioni e
commette  piu'  violazioni  della  stessa disposizioni prevista dalla
presente  legge  soggiace  alle  sanzioni amministrative previste per
ciascuna violazione.
    4.  Nei  casi  di  recidiva  delle  violazioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione  alla  raccolta dei funghi e' sospesa per un periodo
di un anno.
    5.  Tutte  le  sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente
sul tesserino regionale di autorizzazione.
    6.  Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo
verbale  a  norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del
verbale  deve  essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi
ne  rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne da' atto nello stesso
verbale  e  la  notazione si considera fatta in mani proprie, a norma
del comma 2 dell'Art. 138 del codice di procedura civile. L'originale
del  verbale e' trasmesso dal verbalizzante alla provincia competente
per  territorio  con  riferimento  alla  localita'  in  cui  e' stato
contestato  l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi
della  legge  24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale e' altresi'
trasmessa all'ente, di cui all'Art. 3 comma 1.
    7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito
conto   corrente   postale,  alla  Provincia,  la  quale  provvede  a
ristornare   in  favore  dell'amministrazione  che  ha  provveduto  a
contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.