Art. 21. S a n z i o n i 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) da Euro 25 a Euro 50 e confisca del raccolto: a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi; b) da Euro 100,00 a Euro 200,00 e confisca del raccolto per chi: b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'Art. 5; b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'Art. 2 e Art. 6 comma 1; c) da Euro 200,00 a Euro 400,00 e confisca del raccolto per chi: c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione; c2) contravviene le disposizioni relative alle modalita' di raccolta di cui all'Art. 10; c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'Art. 11; c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'Art. 12; d) da Euro 300 a Euro 600 per chi: d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'Art. 7 comma 1; d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'Art. 7 comma 2; e) da Euro 50 a Euro 100 per: e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate. 2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresi' la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'azienda sanitaria locale, competente per territorio, che provvedera', previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. 3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette piu' violazioni della stessa disposizioni prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi e' sospesa per un periodo di un anno. 5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione. 6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne da' atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'Art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale e' trasmesso dal verbalizzante alla provincia competente per territorio con riferimento alla localita' in cui e' stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale e' altresi' trasmessa all'ente, di cui all'Art. 3 comma 1. 7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.