Art. 22. Commercializzazione dei funghi epigei spontanei 1. La vendita dei funghi epigei freschi e' soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micoligico della Azienda ASL competente per territorio. 2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei e' inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantita' dei funghi oggetto di controllo. 3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione. 4. I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi. 5. La giunta regionale, ai sensi dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto puo' integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.