Art. 22.
           Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
    1.   La   vendita  dei  funghi  epigei  freschi  e'  soggetta  ad
autorizzazione  comunale  rilasciata  esclusivamente  agli  esercenti
riconosciuti   idonei   alla  identificazione  delle  specie  fungine
commercializzate    a    seguito    di   superamento   di   specifico
esame-colloquio  da  sostenersi presso l'Ispettorato micoligico della
Azienda ASL competente per territorio.
    2.  La  vendita  dei  funghi  epigei freschi spontanei e' inoltre
soggetta   a   certificazione   sanitaria,  rilasciata  dai  predetti
ispettorati  micologici,  che  deve indicare tra l'altro provenienza,
specie e quantita' dei funghi oggetto di controllo.
    3.  L'etichetta  di certificazione va apposta su ogni confezione,
che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto
in ogni fase di commercializzazione.
    4.  I  funghi  devono  essere  presentati al controllo in singolo
strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.
    5.  La  giunta  regionale,  ai  sensi dell'Art. 4 del decreto del
Presidente  della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto
puo' integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla
commercializzazione  di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica medesimo.