Art. 23. Disposizioni finanziarie 1. I contributi di cui all'Art. 5 sono introitati dalle province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonche' al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica. 2. I contributi di cui all'Art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attivita' di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.