Art. 23.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  I contributi di cui all'Art. 5 sono introitati dalle province
e  destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa
dell'ambiente  nonche'  al  finanziamento  di  corsi di formazione ed
informazione in materia micologica.
    2.  I contributi di cui all'Art. 8 sono introitati dai comuni che
provvedono  al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione
di  attivita'  di  carattere  culturale  e  scientifico connesse alla
valorizzazione  della micologia, intesa anche quale espressione delle
tradizioni e culture locali.