Art. 24. Norme transitorie e finali 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della decreto del Ministero della sanita' del 29 novembre 1996, n. 686. 3. Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'Art. 4, per le persone nate anteriormente al l' gennaio 1955 e' sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica. 4. L'obbligo di cui al comma i dell'Art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre da 1° gennaio 2008. 5. Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunita' locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.