Art. 24.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 3,
l'obbligo  di presentazione dell'attestato di cui alla lettera a) del
comma 2  del  predetto  articolo decorre  dal 1° gennaio 2007, fino a
tale  data  il  richiedente deve presentare una autocertificazione in
cui  attesta  di  possedere le conoscenze micologiche necessarie alla
raccolta dei funghi.
    2.  Ai  fini  del  rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 3
sono  comunque  validi,  in  alternativa  all'attestato  di  cui alla
lettera  a)  del  comma 2  del  citato  articolo,  gli  attestati  di
frequenza  a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno
14  ore,  regolarmente  firmati  dal  responsabile  del corso e da un
micologo,  ottenuti dalla data di entrata in vigore della decreto del
Ministero della sanita' del 29 novembre 1996, n. 686.
    3.  Ai  fini  del conseguimento dell'attestato di cui all'Art. 4,
per  le  persone nate anteriormente al l' gennaio 1955 e' sufficiente
la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di
verifica.
    4.   L'obbligo   di   cui   al   comma i   dell'Art.  21  per  la
commercializzazione  dei  funghi  epigei spontanei freschi decorre da
1° gennaio 2008.
    5.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  di uso civico delle comunita'
locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.