Art. 25.
                        A b r o g a z i o n i
    1.  A  far  data dall'entrata in vigore della presente legge sono
abrogati  gli  articoli  13, 14, 16 nonche' l'Art. 18 limitatamente a
quanto   disposto   in   materia  di  funghi  della  legge  regionale
11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora
in Abruzzo).