Art. 25. A b r o g a z i o n i 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 13, 14, 16 nonche' l'Art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).