Art. 26.
                            Pubblicazione
    1) La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 8 novembre 2006
                         OTTAVIANO DEL TURCO