Art. 26. Pubblicazione 1) La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 8 novembre 2006 OTTAVIANO DEL TURCO