Art. 3. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale. 2. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta', su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potesta'. La richiesta va corredata da: a) attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'Art. 4; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'Art. 5. 3. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'Art. 6, comma 1, devono presentare come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2: a) certificato attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'Art. 6 comma 1; b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta; c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta. 4. Il tesserino, predisposto dalle Province, e' conforme ad un modello unico regionale. determinato dalla direzione regionale agricoltura ed ha validita' quinquennale, decorrente dalla data di rilascio. 5. Il tesserino deve contenere: a) numerazione progressiva; b) data di rilascio; e) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore; d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'Art. 6, comma 1; e) spazio per eventuali annotazioni; f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda. 7. Il tesserino e' rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'Art. 5. 8. Chiunque sia in possesso di piu' di un tesserino e' perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria. 9. Ai minori di armi quattordici e' consentita la raccolta, purche' accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito. 10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneita' alla raccolta. 11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'Art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.