Art. 3.
      Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
    1.  La  raccolta  dei  funghi  epigei spontanei e' subordinata al
possesso  di  un  apposito tesserino regionale di autorizzazione alla
raccolta,  rilasciato  dalla Provincia, valido sull'intero territorio
regionale.
    2. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi
abbia   compiuto  il  quattordicesimo  anno  di  eta',  su  richiesta
dell'interessato,  controfirmata,  se  minorenne,  dall'esercente  la
patria potesta'. La richiesta va corredata da:
      a) attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'Art. 4;
      b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
      c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'Art. 5.
    3.  Coloro  che  intendono  usufruire  dell'agevolazione prevista
dall'Art.    6,    comma 1,    devono   presentare   come   ulteriore
documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2:
      a) certificato  attestante l'appartenenza alle categorie di cui
all'Art. 6 comma 1;
      b) autocertificazione  del  proprio  reddito  annuale  riferito
all'anno precedente la richiesta;
      c) documentazione  fiscale  di vendita funghi riferito all'anno
precedente la richiesta.
    4.  Il  tesserino,  predisposto dalle Province, e' conforme ad un
modello   unico  regionale.  determinato  dalla  direzione  regionale
agricoltura  ed  ha  validita' quinquennale, decorrente dalla data di
rilascio.
    5. Il tesserino deve contenere:
      a) numerazione progressiva;
      b) data di rilascio;
      e) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
      d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del
godimento dell'agevolazione di cui all'Art. 6, comma 1;
      e) spazio per eventuali annotazioni;
      f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto
il raccoglitore dei vincoli da rispettare.
    6.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 2,  la  provincia  provvede  al  rilascio  del tesserino o alla
comunicazione della reiezione della domanda.
    7.   Il  tesserino  e'  rinnovabile  alla  scadenza  a  mezzo  di
apposizione  di  visto  da  parte  della provincia competente, previa
esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'Art. 5.
    8.   Chiunque  sia  in  possesso  di  piu'  di  un  tesserino  e'
perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o
deterioramento,   il  titolare,  per  ottenerne  il  duplicato,  deve
inoltrare   richiesta   all'ente   competente   dimostrando  di  aver
provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
    9.  Ai  minori  di  armi  quattordici  e' consentita la raccolta,
purche'  accompagnati  da  persona  munita  di  tesserino.  I  funghi
raccolti  dal  minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite
giornaliero di raccolta consentito.
    10.  I  micologi  iscritti  al  Registro  nazionale,  al fine del
rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneita'
alla raccolta.
    11.  Il  tesserino  e  la  ricevuta  di versamento del contributo
annuale  di  cui all'Art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli
organi preposti alla vigilanza.