Art. 4. Attestato di idoneita' alla raccolta 1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneita' alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore. 2. Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso e' concesso di acquisire, comunque, l'idoneita' alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1. 3. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, e' possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso. 4. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'Art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire centoventi giorni prima dell'inizio del corso. 5. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della giunta regionale. 6. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o piu' micologi iscritti al Registro nazionale micologi. 7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'Art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.