Art. 4.
                Attestato di idoneita' alla raccolta
    1.  Il  candidato  per  conseguire  l'attestato di idoneita' alla
raccolta  deve  frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia
della durata di almeno 16 ore.
    2.  Per  i  candidati  impossibilitati  a frequentare il corso e'
concesso  di  acquisire,  comunque,  l'idoneita' alla raccolta previo
superamento  di  un  test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei
corsi di cui al comma 1.
    3.   A   richiesta   del  candidato,  qualora  sussistano  motivi
ragionevolmente  validi, e' possibile effettuare il test oralmente in
presenza di un micologo docente del corso.
    4.  I  corsi,  proposti  dalle organizzazioni di cui all'Art. 18,
devono  essere  autorizzati  dalla Provincia, previa istanza che deve
pervenire centoventi giorni prima dell'inizio del corso.
    5.  Possono  essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla
legge  per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su
richiesta,   inoltrata   dal   responsabile   legale   dell'ente   di
appartenenza degli interessati, al Presidente della giunta regionale.
    6.  I  corsi  si  svolgono  secondo  un  programma  conforme alle
disposizioni  statali  di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o
piu' micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
    7.  Ai  fini  del  rinnovo  del  tesserino  di  cui all'Art. 3, i
raccoglitori  di  funghi  hanno  l'obbligo di frequentare con cadenza
almeno   quinquennale   i   corsi   di   cui   al  comma 1,  al  fine
dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.