Art. 5.
   Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
    1.  I  raccoglitori  di  funghi  epigei  spontanei sono tenuti al
versamento,   su  apposito  conto  corrente  postale  intestato  alla
provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.
    2. Il versamento e il periodo di validita' annuale del contributo
di  cui  al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di
rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
    3.  Il  contributo di cui al comma 1 non e' dovuto qualora non si
eserciti l'attivita' di raccolta dei funghi durante l'anno.
    4.  Il  contributo  di  cui al comma i non e' dovuto dai micologi
iscritti   al   Registro   nazionale,  previa  richiesta  di  esonero
presentata dall'interessato.