Art. 5. Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei 1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30. 2. Il versamento e il periodo di validita' annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione. 3. Il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto qualora non si eserciti l'attivita' di raccolta dei funghi durante l'anno. 4. Il contributo di cui al comma i non e' dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.