Art. 6. Raccolta per l'integrazione del reddito 1. Le province interessate, in deroga all'Art. 2 comma 1, possono autorizzare, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, la raccolta giornaliera dei funghi spontanei in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 10 chilogrammi per persona, in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla raccolta, con reddito annuo individuale inferiore a 13.000,00 (tredicimila) euro, appartenenti alle seguenti categorie: a) coltivatori diretti, a qualunque titolo; b) soci di cooperative agricolo-forestali; e) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco; d) utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive. 2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta. 3. La raccolta per l'integrazione del reddito e' consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza. 4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995. 5. Ciascuna provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.