Art. 6.
               Raccolta per l'integrazione del reddito
    1. Le province interessate, in deroga all'Art. 2 comma 1, possono
autorizzare,  sentito  il  parere del Corpo Forestale dello Stato, la
raccolta  giornaliera  dei  funghi spontanei in misura superiore ai 3
chilogrammi,  ma  non  superiore  ai  10  chilogrammi per persona, in
favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla raccolta,
con  reddito  annuo  individuale  inferiore a 13.000,00 (tredicimila)
euro, appartenenti alle seguenti categorie:
      a) coltivatori diretti, a qualunque titolo;
      b) soci di cooperative agricolo-forestali;
      e) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco;
      d) utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive.
    2.  Gli  interessati,  per  godere  dell'agevolazione  al fine di
integrare  con  la  raccolta il reddito normalmente percepito, devono
effettuare  annualmente  richiesta, dimostrando di appartenere ad una
delle    categorie    elencate    e   corredando   la   domanda   con
l'autocertificazione   del   proprio   reddito   e  una  copia  della
documentazione  fiscale  di  vendita, riferiti all'anno precedente la
richiesta.
    3.  La  raccolta  per  l'integrazione  del  reddito e' consentita
esclusivamente nei territori del comune di appartenenza.
    4.  I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono
limitare  la  raccolta  e  la  vendita  alle  sole specie commerciali
elencate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.
    5.  Ciascuna provincia deve istituire un apposito elenco pubblico
in   cui   devono   essere   iscritti   i   raccoglitori  interessati
dall'agevolazione.