Art. 7.
                         Diritto di riserva
    1.  I  proprietari  dei  boschi  e dei terreni di cui all'Art. 2,
comma 1,  della  presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno
il   diritto  di  riservarsi  la  proprieta'  dei  funghi  spontanei,
subordinatamente  all'ottenimento,  da  parte  della  Provincia,  del
riconoscimento ditale titolo.
    2.  Tale  diritto  viene esercitato secondo le modalita' previste
dalle  leggi  vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di
tabelle  con  la  scritta  «Raccolta funghi riservata», dislocate sul
perimetro del terreno stesso.
    3. Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari
a  30  cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad
almeno  2,50  m  di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale
che  da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in
modo  che  almeno  una  di  essa  sia  visibile da qualsiasi punto di
accesso al terreno.
    4.   Nessun   limite   di  raccolta  e'  posto  al  proprietario,
all'usufruttuario  del  fondo  e  ai  componenti  il nucleo familiare
nell'ambito  dei  territori  di  loro  proprieta' e dei quali abbiano
l'usufrutto o il possesso.