Art. 7. Diritto di riserva 1. I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'Art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprieta' dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento ditale titolo. 2. Tale diritto viene esercitato secondo le modalita' previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta «Raccolta funghi riservata», dislocate sul perimetro del terreno stesso. 3. Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno. 4. Nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprieta' e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.