Art. 8.
         Permessi temporanei per i non residenti in Regione
    1  I  non  residenti  in  Regione,  nei  limiti di eta' stabiliti
all'Art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei
spontanei   subordinatamente   al   rilascio,  da  parte  dei  comuni
interessati  dalla  raccolta,  di  apposito  permesso  conforme ad un
modello-tipo  adottato  dalla  giunta  regionale,  che  abilita  alla
raccolta  stessa,  nell'ambito  del  comune,  previo  versamento  del
contributo di cui al comma 4.
    2.  I  non  residenti  in  Regione devono dotarsi ditale permesso
personale  anche  se  in  possesso  di analogo permesso rilasciato da
altri organismi extra regionali.
    3.  Tali permessi vengono rilasciati dai comuni, o da soggetti da
questi delegati.
    4. Le quote sono determinate, per l'anno 2006, in:
      a) Euro 7 per un giorno;
      b) Euro 15 da due a tre giorni consecutivi;
      c) Euro 30 da quattro a sette giorni consecutivi.
    5.  Le  quote  di  cui  al  comma 4  sono aggiornate, con cadenza
quinquennale, dalla giunta regionale.
    6.  Sul  permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli
della  presente  legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei
vincoli  da  rispettare  e  delle  sanzioni  in cui puo' incorrere il
trasgressore.