Art. 8. Permessi temporanei per i non residenti in Regione 1 I non residenti in Regione, nei limiti di eta' stabiliti all'Art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4. 2. I non residenti in Regione devono dotarsi ditale permesso personale anche se in possesso di analogo permesso rilasciato da altri organismi extra regionali. 3. Tali permessi vengono rilasciati dai comuni, o da soggetti da questi delegati. 4. Le quote sono determinate, per l'anno 2006, in: a) Euro 7 per un giorno; b) Euro 15 da due a tre giorni consecutivi; c) Euro 30 da quattro a sette giorni consecutivi. 5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla giunta regionale. 6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui puo' incorrere il trasgressore.