Art. 9. Autorizzazioni per scopi scientifici 1. Il Presidente della giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 14, puo' rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione e' rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Universita', istituti scolastici e organismi scientifici. 3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla direzione regionale agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione. 4. Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attivita' e gli studi effettuati. 5. In caso di accertate irregolarita' le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.