Art. 9.
                Autorizzazioni per scopi scientifici
    1.  Il  Presidente  della giunta regionale, per comprovati motivi
scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di
cui   all'Art.   14,   puo'   rilasciare   autorizzazioni  per  scopi
scientifici,  nominative  ed  a titolo gratuito, valevoli su tutto il
territorio  regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le
autorizzazioni  hanno  validita'  per  un periodo non superiore ad un
anno  e  sono  rinnovabili.  Nelle zone ricadenti in parchi e riserve
naturali  l'autorizzazione  e'  rilasciata  previa  acquisizione  del
parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta.
    2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate
esclusivamente  ad  associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale,   ad  aziende  ASL,  Universita',  istituti  scolastici  e
organismi scientifici.
    3.  Per  ottenere  il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di
cui  al  comma 2  devono  presentare istanza alla direzione regionale
agricoltura.  L'istanza  deve essere motivata con apposito progetto o
programma  scientifico  relativo  alla  ricerca  che  si sta portando
avanti.  Le  autorizzazioni  comunque dovranno essere accordate ad un
numero   massimo  di  tre  persone  appartenenti  a  ciascun  ente  o
associazione.
    4.   Al  termine  di  ogni  anno  i  soggetti  beneficiari  delle
autorizzazioni  di  cui  al  presente  articolo devono documentare le
attivita' e gli studi effettuati.
    5. In caso di accertate irregolarita' le autorizzazioni di cui al
presente articolo possono essere revocate.