(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Campania n. 49 del 30 ottobre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Le  strutture  sanitarie  pubbliche  della Regione, gia' sedi
didattiche  di  attivita'  formative  socio  sanitarie, di educazione
continua  in  medicina, del corso di formazione specifica in medicina
generale,  nonche'  di  lauree  triennali  in  ambito  sanitario, nel
rispetto  della  circolare  assessorile  n.  2659/sp/02 e del decreto
dirigenziale  n.  63  del 28 ottobre 2005, in conformita' all'accordo
tra  il  Ministero  della  sanita',  il Ministero per la solidarieta'
sociale,  le regioni e province del 22 febbraio 2001 e della delibera
della  giunta  regionale n. 995 del 28 luglio 2005, devono avviare la
fase di qualificazione di operatore socio sanitario anche di soggetti
non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private.
    2.   In   attuazione   del  comma 1,  annualmente,  l'assessorato
regionale   alla   sanita',   provvede  con  atto  deliberativo  alla
determinazione del fabbisogno formativo in ambito regionale.
    3.  La  qualificazione  nelle strutture sanitarie pubbliche della
Regione, avviene attraverso corsi, da tenersi con cadenza annuale, in
presenza del fabbisogno formativo rilevato in ambito regionale di cui
al comma 2.
    4.  La  Regione,  nel  mese  di  ottobre di ogni anno, sentite le
competenti commissioni consiliari, provvede ad emanare apposito bando
pubblico  per la partecipazione ai corsi di operatore socio sanitario
per  i cittadini che, ai sensi dell'accordo indicato al comma 1, sono
in  possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola dell'obbligo e
compimento  del diciassettesimo annodi eta' alla data di scadenza del
bando.
    5.  Nel bando di cui al comma 4 sono, altresi', stabilite le sedi
didattiche  coinvolte per l'anno scolastico di riferimento, il numero
di  partecipanti  totale  e  per  singola  sede,  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli dei richiedenti.
    6.  Se  la  previsione  finanziaria,  di  cui all'Art. 2, risulta
insufficiente a coprire gli oneri economici cui le aziende devono far
fronte  per  l'organizzazione  e  l'attuazione  dei corsi, la Regione
dispone  una  tassa minima di iscrizione integrativa dalla quale sono
comunque esonerati i cittadini disoccupati, gli inoccupati, i minori,
gli orfani ed i disabili.