Art. 2. 1. All'onere derivante dalla presente legge fissato per il corrente anno in euro duecentomila si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla unita' previsionate di base - UPB 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 ed allocazione della stessa somma sulla UPB 3.12.113 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n 7. 2. All'onere degli anni successivi si provvede con legge di bilancio.