Art. 2.
    1.  All'onere  derivante  dalla  presente  legge  fissato  per il
corrente  anno  in  euro  duecentomila si fa fronte mediante prelievo
della  somma  occorrente  dalla  unita'  previsionate  di  base - UPB
7.29.65  dello  stato  di  previsione  della spesa per l'anno 2006 ed
allocazione  della  stessa  somma  sulla  UPB 3.12.113 dello stato di
previsione  della  spesa del bilancio corrente, ai sensi dell'Art. 27
della legge regionale 30 aprile 2002, n 7.
    2.  All'onere  degli  anni  successivi  si  provvede con legge di
bilancio.