Art. 2.

   1.  L'art.  12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
15 settembre 1999, n. 51, e' cosi' sostituito:
   «Art.  12  (Elenco dei locatari). - 1. Nell'elenco dei locatari di
cui  all'art.  105 della legge sono iscritti i titolari dei contratti
di  locazione e tutte le persone con essi conviventi nell'abitazione,
che appartengono alle categorie di cui all'art. 107 della legge.
   2.  Nell'elenco dei locatari non sono iscritte le persone che sono
state  accolte  nell'abitazione in base ad un'espressa autorizzazione
di  cui  all'art.  101,  comma 6, della legge e alle quali non spetta
alcun diritto di assegnazione dell'abitazione, ai sensi dell'art. 107
della  legge,  in  caso  di  decesso  del  titolare  del contratto di
locazione.
   3.  Ai  fini  della conservazione dell'elenco dei locatari, l'IPES
predispone  un  questionario  che e' trasmesso a tutti i titolari dei
contratti  di  locazione e nel quale questi ultimi devono fornire per
se stessi e per tutte le persone di cui al comma 1 i seguenti dati:
   a)  cognome  (per  le donne coniugate il cognome da nubile), nome,
luogo  e  data di nascita, professione e stato civile, nonche' gruppo
linguistico dell'inquilino, se sussiste l'obbligo di dichiarazione di
appartenenza;
   b)  diritti  di proprieta' o reali su una qualsiasi abitazione, su
altri  beni  immobili  o  mobili iscritti in pubblici registri con la
loro descrizione;
   c) reddito percepito nell'anno precedente.
   4.  Per  le  persone  di  cui al comma 2 i dati occorrenti vengono
raccolti   in   occasione   della   concessione   dell'autorizzazione
all'accoglimento  nell'abitazione.  Quando  queste  persone  lasciano
l'abitazione,  il  titolare  del  contratto  di  locazione deve darne
notizia all'IPES entro trenta giorni.
   5.  Il  questionario  di  cui  al  comma  3 deve essere restituito
all'IPES, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.
   6. Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite
ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
   7.  In  caso  di  omessa restituzione del questionario, si applica
l'art. 112, comma 7, della legge.
   8.  In  caso  di omessa restituzione del questionario per tre anni
consecutivi,  si  presume  che sussistano i presupposti per la revoca
dell'assegnazione  dell'abitazione  ai  sensi dell'art. 110, comma 1,
lettera f), della legge.».