Art. 2. 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e' cosi' sostituito: «Art. 12 (Elenco dei locatari). - 1. Nell'elenco dei locatari di cui all'art. 105 della legge sono iscritti i titolari dei contratti di locazione e tutte le persone con essi conviventi nell'abitazione, che appartengono alle categorie di cui all'art. 107 della legge. 2. Nell'elenco dei locatari non sono iscritte le persone che sono state accolte nell'abitazione in base ad un'espressa autorizzazione di cui all'art. 101, comma 6, della legge e alle quali non spetta alcun diritto di assegnazione dell'abitazione, ai sensi dell'art. 107 della legge, in caso di decesso del titolare del contratto di locazione. 3. Ai fini della conservazione dell'elenco dei locatari, l'IPES predispone un questionario che e' trasmesso a tutti i titolari dei contratti di locazione e nel quale questi ultimi devono fornire per se stessi e per tutte le persone di cui al comma 1 i seguenti dati: a) cognome (per le donne coniugate il cognome da nubile), nome, luogo e data di nascita, professione e stato civile, nonche' gruppo linguistico dell'inquilino, se sussiste l'obbligo di dichiarazione di appartenenza; b) diritti di proprieta' o reali su una qualsiasi abitazione, su altri beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri con la loro descrizione; c) reddito percepito nell'anno precedente. 4. Per le persone di cui al comma 2 i dati occorrenti vengono raccolti in occasione della concessione dell'autorizzazione all'accoglimento nell'abitazione. Quando queste persone lasciano l'abitazione, il titolare del contratto di locazione deve darne notizia all'IPES entro trenta giorni. 5. Il questionario di cui al comma 3 deve essere restituito all'IPES, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 6. Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 7. In caso di omessa restituzione del questionario, si applica l'art. 112, comma 7, della legge. 8. In caso di omessa restituzione del questionario per tre anni consecutivi, si presume che sussistano i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera f), della legge.».