Art. 3. 1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono aggiunti i seguenti articoli 13-bis e 13-ter: «Art. 13-bis (Calcolo delle superfici ammesse al sussidio casa). - 1. Agli effetti della concessione del sussidio casa non si tiene conto della superficie del garage o del posto macchina. Art. 13-ter (Determinazione della capacita' economica). - 1. Per i richiedenti che per l'anno precedente alla presentazione della domanda non possono dimostrare redditi, ma che al momento della presentazione della domanda esercitano un'attivita' lavorativa, la capacita' economica e' determinata come di seguito: a) se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente esercita attivita' di lavoro dipendente, e' calcolato un reddito cosi' come risulta dal contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se piu' alto, in base alla busta paga; b) se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente esercita attivita' di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non puo' essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 18 ottobre 2006 DURNWALDER