Art. 3.

   1.  Dopo  l'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale  15  settembre  1999,  n.  51,  sono  aggiunti i seguenti
articoli 13-bis e 13-ter:
   «Art. 13-bis (Calcolo delle superfici ammesse al sussidio casa). -
1.  Agli  effetti  della  concessione  del sussidio casa non si tiene
conto della superficie del garage o del posto macchina.
   Art. 13-ter (Determinazione della capacita' economica). - 1. Per i
richiedenti  che  per  l'anno  precedente  alla  presentazione  della
domanda  non  possono  dimostrare  redditi,  ma  che al momento della
presentazione  della  domanda  esercitano un'attivita' lavorativa, la
capacita' economica e' determinata come di seguito:
   a)   se,   al   momento  della  presentazione  della  domanda,  il
richiedente  esercita attivita' di lavoro dipendente, e' calcolato un
reddito  cosi'  come  risulta dal contratto collettivo vigente per la
rispettiva categoria o, se piu' alto, in base alla busta paga;
   b)   se,   al   momento  della  presentazione  della  domanda,  il
richiedente esercita attivita' di lavoro autonomo, si calcola in ogni
caso  un  reddito  che  non puo' essere inferiore a quello risultante
dall'applicazione  del contratto collettivo vigente per la rispettiva
categoria.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 18 ottobre 2006
                             DURNWALDER