Art. 2. D i v i e t o 1. Fino all'adozione della disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all'Art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio provinciale la coltivazione e l'uso in agricoltura di specie geneticamente modificate. 2. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 e' adottata entro il 2009.