Art. 2.
                            D i v i e t o
    1.  Fino  all'adozione  della  disciplina  per l'applicazione del
principio  di  coesistenza  tra  le  colture  transgeniche  e  quelle
convenzionali   e   biologiche,   come   definito   all'Art.   2  del
decreto-legge  22 novembre  2004,  n.  279,  convertito in legge, con
modificazioni,  dall'Art.  1  della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono
vietati  sul  territorio  provinciale  la  coltivazione  e  l'uso  in
agricoltura di specie geneticamente modificate.
    2.  La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza
tra  le  colture  transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di
cui al comma 1 e' adottata entro il 2009.