(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 6 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Conferimento di funzioni ai comuni 1. La Regione conferisce ai comuni costieri le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative, delegate alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) conferite con l'Art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) riguardanti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'Art. 12 del Regolamento Codice della navigazione e in particolare il rilascio del parere relativo alla facile rimovibilita' delle opere demaniali marittime. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' strumentale rispetto alle funzioni esplicitamente enunciate all'Art. 4 comma 1 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative) e gia' conferite ai comuni.