(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del
                          6 dicembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Conferimento di funzioni ai comuni
    1.   La   Regione  conferisce  ai  comuni  costieri  le  funzioni
amministrative   in   materia  di  demanio  marittimo  per  finalita'
turistico-ricreative,   delegate   alle   regioni   con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega  di  cui  all'Art.  1  della  legge  22  luglio  1975, n. 382)
conferite   con   l'Art.   105,   comma 2,  lettera l),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) riguardanti
l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  di cui all'Art. 12 del
Regolamento Codice della navigazione e in particolare il rilascio del
parere  relativo  alla  facile  rimovibilita'  delle  opere demaniali
marittime.
    2.  L'esercizio  delle  funzioni di cui al comma 1 e' strumentale
rispetto  alle  funzioni  esplicitamente enunciate all'Art. 4 comma 1
della   legge   regionale   17 dicembre   1997,  n.  141  (norme  per
l'attuazione  delle  funzioni  amministrative  in  materia di demanio
marittimo  con finalita' turistiche e ricreative) e gia' conferite ai
comuni.