Art. 10.
  Proroga del termine delle leggi regionali n. 50/2001 e n. 56/2001
    1.  Il termine per l'inizio dei lavori, per gli interventi di cui
alla  legge  regionale  28 settembre 2001, n. 50 (contributi a comuni
per  opere  ed  infrastrutture  di rilevanza regionale) e di cui alla
legge  regionale  4 ottobre 2001, n. 56 (contributi ai piccoli comuni
per  opere  ed  infrastrutture)  rifinanziate  con leggi regionali n.
7/2003 (legge finanziaria 2003), n. 15/2004 (legge finanziaria 2004),
n.   6/2005  (legge  finanziaria  2005)  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e' prorogato fino al 30 giugno 2007.