Art. 10. Proroga del termine delle leggi regionali n. 50/2001 e n. 56/2001 1. Il termine per l'inizio dei lavori, per gli interventi di cui alla legge regionale 28 settembre 2001, n. 50 (contributi a comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale) e di cui alla legge regionale 4 ottobre 2001, n. 56 (contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture) rifinanziate con leggi regionali n. 7/2003 (legge finanziaria 2003), n. 15/2004 (legge finanziaria 2004), n. 6/2005 (legge finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato fino al 30 giugno 2007.