Art. 12. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982 Potenziamento e funzionalita' delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico). 1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: potenziamento e funzionalita' delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico) e' aggiunta la seguente: «c-bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attivita' istituzionali del Club alpino italiano».