Art. 12.
Modifiche  alla  legge regionale 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed
integrazione   delle   leggi   regionali   n.  52/1977  e  n.  8/1982
Potenziamento  e  funzionalita' delegazione regionale Corpo Nazionale
  Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico).
    1.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma 2  dell'Art.  2 della legge
regionale  3  settembre  1984,  n. 61 (Modifica ed integrazione delle
leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: potenziamento e funzionalita'
delegazione  regionale  Corpo  nazionale  soccorso  alpino ed annessa
sezione per il soccorso speleologico) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  la  valorizzazione  del patrimonio alpinistico abruzzese
attraverso   le  diverse  attivita'  istituzionali  del  Club  alpino
italiano».