Art. 2.
   Modifiche del comma 2 dell'Art. 15, legge regionale n. 141/1997
    1.  Il comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 141/1997, e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Fino  all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.)
con  le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo regionale
(P.D.M.),  approvato  con  verbale del Consiglio regionale n. 141 del
29 luglio 2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le
medesime  procedure,  per  i comuni gia' dotati di tale strumento, si
applicano  le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove
concessioni:
      a) i  comuni  forniti  di Piano Spiaggia Comunale, alla data di
approvazione  del  P.D.M.  regionale,  applicano  le prescrizioni del
medesimo  Piano  Spiaggia purche' non siano in contrasto con le norme
del P.D.M. regionale;
      b) ai  comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale e'
consentito  il  rilascio  delle  concessioni a carattere stagionale o
temporaneo  per  l'esercizio  di  attivita' ricreative, ovvero per lo
svolgimento  di  manifestazioni  in  genere.  Le attivita' ricreative
comprendono  anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e
lettini  da  spiaggia.  Le  concessioni  rilasciate  possono avere un
fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza.
E'  consentita,  previa  autorizzazione, e nel rispetto dei parametri
stabiliti  dalla normativa del P.D.M., l'installazione .temporanea di
modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi,
connessi funzionalmente alle attivita' sopra citate, con l'obbligo di
rimozione  alla  scadenza  della  concessione.  I comuni, con proprio
regolamento,  stabiliscono i termini di presentazione delle domande e
procedono  ad  istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito
all'Art. 37 del Codice della Navigazione;
      c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai
comuni  che,  pur  avendo  approvato  il  P.D.C.,  non abbiano ancora
assegnato in concessione le nuove aree in esso previste».