Art. 2. Modifiche del comma 2 dell'Art. 15, legge regionale n. 141/1997 1. Il comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 141/1997, e' sostituito dal seguente: «2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29 luglio 2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i comuni gia' dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni: a) i comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P.D.M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purche' non siano in contrasto con le norme del P.D.M. regionale; b) ai comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale e' consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attivita' ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attivita' ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione .temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attivita' sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'Art. 37 del Codice della Navigazione; c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste».