Art. 3. Esercizio del potere sostitutivo 1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei riguardi dei comuni che non abbiano approvato il Piano del Demanio Marittimo Comunale entro i termini previsti all'Art. 14 della legge regionale n. 141/1997. 2. La Direzione turismo e attivita' sportive provvede alla nomina dei Commissari ad acta, scelti tra il personale ritenuto idoneo interno alla provincia territorialmente competente, su indicazione della provincia medesima. Il Commissario, per la redazione del Piano, potra' avvalersi di gruppi di progettazione interni alla provincia e il relativo compenso e' a carico del comune inadempiente. 3. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane comunque sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte dei comuni del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti e stabiliti dalla Direzione regionale turismo e attivita' sportive.