Art. 3.
                  Esercizio del potere sostitutivo
    1.  La  Regione  esercita il potere sostitutivo, nei riguardi dei
comuni  che  non  abbiano  approvato  il  Piano del Demanio Marittimo
Comunale  entro  i termini previsti all'Art. 14 della legge regionale
n. 141/1997.
    2. La Direzione turismo e attivita' sportive provvede alla nomina
dei  Commissari  ad  acta,  scelti  tra  il personale ritenuto idoneo
interno  alla  provincia  territorialmente competente, su indicazione
della provincia medesima. Il Commissario, per la redazione del Piano,
potra'  avvalersi di gruppi di progettazione interni alla provincia e
il relativo compenso e' a carico del comune inadempiente.
    3. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane
comunque  sospeso,  dopo  la  nomina,  in  caso di avvio da parte dei
comuni  del  procedimento  e  fino  alla conclusione dello stesso nei
termini  previsti  e  stabiliti  dalla  Direzione regionale turismo e
attivita' sportive.