Art. 4. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) 1. Il comma 2 dell'Art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) e' abrogato. 2. I Consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei Fondi rischi, esercenti attivita' turistico - sportive, che hanno beneficiato dei contributi regionali previsti dal comma 2 dell'Art. 11 della legge regionale n. 77/2000, per il tramite delle cooperative di garanzia dei commercianti e che non si adeguano alle disposizioni previste dall'Art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) possono restituire alle suddette cooperative i contributi percepiti a tale titolo, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.