Art. 4.
Modifiche  alla  legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di
  sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)
    1.  Il comma 2 dell'Art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000,
n.  77  (Interventi  di  sostegno regionale alle imprese operanti nel
settore del turismo) e' abrogato.
    2.  I  Consorzi  regionali  fidi  costituiti  da  cooperative  di
garanzia  finalizzate  alla  costituzione  e  integrazione  dei Fondi
rischi,   esercenti   attivita'   turistico  -  sportive,  che  hanno
beneficiato  dei  contributi regionali previsti dal comma 2 dell'Art.
11 della legge regionale n. 77/2000, per il tramite delle cooperative
di  garanzia dei commercianti e che non si adeguano alle disposizioni
previste  dall'Art.  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito  con modificazioni
dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326  (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante:
Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici) possono restituire alle suddette
cooperative i contributi percepiti a tale titolo, entro il termine di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.