Art. 5.
Determinazione  per  l'anno  2006  del  fondo di cui all'Art. 4 della
                     legge regionale n. 77/2000
    1.  La dotazione del Fondo di cui all'Art. 4, comma 5 della legge
regionale  n. 77/2000 e' presuntivamente stabilita per l'anno 2006 in
e 10.000.000,00.
    2.  Ai  sensi  dell'Art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n.
77/2000 il Fondo di cui al comma 1 e' finanziato con i rientri di cui
alla  legge  regionale  4 giugno  1980, n. 50 (Normativa organica sul
turismo) e con le economie derivanti dalla legge 30 dicembre 1989, n.
424  (Misure  di  sostegno  per  le  attivita'  economiche nelle aree
interessate    dagli    eccezionali   fenomeni   di   eutrofizzazione
verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).
    3.  Nel  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006,
nello stato di previsione dell'entrata e' iscritto lo stanziamento di
e  6.000.000,00  sul  capitolo  34020,  U.P.B. 04.02.002, denominato:
«Fondi  derivanti  dai rientri di cui alla legge regionale n. 50/1980
destinati   al  finanziamento  del  Fondo  di  dotazione  finanziaria
previsto dall'Art. 4 della legge regionale n. 77/2000».
    4.  Nello  stato  di  previsione  della spesa e' correlativamente
autorizzata  l'iscrizione dello stanziamento di Euro 6.000.000,00 sul
capitolo  242432,  U.P.B.  09.02.002,  denominato «Trasferimento alla
FIRA delle risorse di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 77/2000
- Fondo di dotazione».
    Lo  stanziamento  iscritto  nella  spesa  puo'  essere utilizzato
previo accertamento della relativa entrata.
    6.  Al  finanziamento della restante quota del Fondo di dotazione
di  cui  al  comma 1,  pari ad Euro 4.000.000,00, si fa fronte con la
quota  parte  delle  economie  vincolate  effettivamente  accertate e
relative al capitolo di bilancio 242441, U.P.B. 09.02.002 denominato:
«Interventi  per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli
eccezionali  fenomeni  di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989
nel mare Adriatico» derivanti dalla legge n. 424/1989.
    7.  Alla  necessaria  reiscrizione dei fondi di cui al comma 6 si
provvede  con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della
Direzione   turismo  e  attivita'  sportive,  ai  sensi  della  legge
regionale  25 marzo  2002,  n. 3 (ordinamento contabile della Regione
Abruzzo)  e  della legge di bilancio per l'esercizio 2006, sulla base
delle economie effettivamente accertate.