Art. 6. Autorizzazione utilizzo fondi per la promozione turistica 1. Per le finalita' ed i programmi di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) possono essere utilizzati anche eventuali fondi per la promozione turistica di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).