Art. 6.
      Autorizzazione utilizzo fondi per la promozione turistica
    1.  Per  le  finalita' ed i programmi di cui alla legge regionale
8 novembre  2001,  n.  57  (Valorizzazione  dell'aeroporto d'Abruzzo)
possono  essere  utilizzati  anche  eventuali fondi per la promozione
turistica  di  cui  alla  legge  29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo).