Art. 9. Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva) 1. L'art. 38 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20, (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Agevolazioni finanziarie). - 1. In attuazione dei principi indicati all'Art. 37, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilita' prevista nello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' autorizzata a: a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all'Art. 39; b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato. 2. Per le finalita' di cui alla lettera b) del comma 1, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito sportivo o altri Istituti di credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'Art. 39. 3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonche' a garantire la migliore speditezza nelle attivita' poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Art. 39. 4. Per finanziare le attivita' di cui al presente titolo e' prevista una quota pari al 90% della disponibilita' prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell'Art. 60. 5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell'Art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilita' finanziaria». 2. L'Art. 39 della legge regionale n. 20/2000, e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Soggetti beneficiari). - 1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Societa' e le Associazioni sportive, aventi personalita' giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalita' giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro societa' e associazioni, con personalita' giuridica, regolarmente affiliate nonche' le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A. ----> Vedere Tabella a pag. 14 della G.U. <---- 3. L'Art. 40 bis della legge regionale n. 20/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 40 bis. - 1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all'Art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalita' entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge.». 4. Al comma quarto dell'Art. 41 della legge regionale n. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole «per i benefici di cui alla lettera b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lettera a), del comma 1 dell'Art. 38». 5. Dopo il quarto comma dell'Art. 42 della legge regionale 20/2000 e' aggiunto il seguente: «4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lettera a) dell'Art. 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente del servizio competente secondo le seguenti modalita': a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori; b) l'ulteriore 50% di detto contributo a presentazione: 1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge-quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo; 3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonche' apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiano». 6. Al comma primo dell'Art. 43 della legge regionale 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole «decorrenti dalla data di agibilita' dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati».