Art. 9.
Modifiche  alla  legge  regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in
             materia di sport ed impiantistica sportiva)
    1.  L'art.  38  della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20, (Testo
unico in materia di sport e impiantistica sportiva) e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  38  (Agevolazioni  finanziarie).  -  1.  In attuazione dei
principi indicati all'Art. 37, la Giunta regionale, nell'ambito della
disponibilita'    prevista    nello    stanziamento    del   bilancio
dell'esercizio finanziario di riferimento, e' autorizzata a:
      a) concedere    contributi    in    conto    capitale,    quale
cofinanziamento   per   le  iniziative  in  ambito  di  impiantistica
sportiva,  nel  limite  massimo  del  50%  della  spesa  riconosciuta
ammissibile,  da  contenere  comunque  entro il limite previsto dalla
tabella A di cui all'Art. 39;
      b) concedere   contributi   in   conto  interesse,  nel  limite
dell'abbattimento  complessivo  degli stessi, mediante convenzione di
cui  al  comma 2,  in  relazione  ai  mutui da contrarre dai soggetti
beneficiari con l'Istituto convenzionato.
    2. Per le finalita' di cui alla lettera b) del comma 1, la giunta
regionale  e'  autorizzata  a stipulare con l'Istituto per il Credito
sportivo   o  altri  Istituti  di  credito,  a  condizioni  non  meno
favorevoli,  apposite  convenzioni  dirette ad assicurare le migliori
condizioni  per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei
contributi di cui all'Art. 39.
    3.  Nel  quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la
giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare con il CONI apposita
convenzione  diretta  a  promuovere  un  efficace coordinamento delle
rispettive  iniziative  sul territorio regionale, nonche' a garantire
la  migliore  speditezza nelle attivita' poste in essere dai soggetti
beneficiari dei contributi di cui all'Art. 39.
    4.  Per  finanziare  le  attivita'  di  cui al presente titolo e'
prevista  una  quota  pari al 90% della disponibilita' prevista nello
stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell'Art. 60.
    5.  Nel  caso  le  richieste  pervenute  non  consentano il pieno
utilizzo  delle percentuali indicate al comma 9 dell'Art. 60 le somme
non  utilizzate  possono  essere  destinate  ad  ulteriori iniziative
comunque  concernenti  interventi  di impiantistica sportiva, entro i
limiti della disponibilita' finanziaria».
    2.  L'Art. 39 della legge regionale n. 20/2000, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  39  (Soggetti  beneficiari).  -  1. Sono destinatari delle
provvidenze  indicate  nel  presente  Titolo  XI  i comuni singoli, o
associati,  o  in  consorzio, le Societa' e le Associazioni sportive,
aventi  personalita'  giuridica, regolarmente affiliate alle relative
Federazioni  sportive  del  CONI,  gli  Enti  di Promozione sportiva,
aventi  personalita'  giuridica,  riconosciuti  dal  CONI  e  le loro
societa'  e  associazioni,  con  personalita' giuridica, regolarmente
affiliate  nonche'  le  Federazioni  sportive  del  CONI  di cui alla
seguente tabella A.

          ---->  Vedere Tabella a pag. 14 della G.U.  <----

    3.  L'Art.  40 bis della legge regionale n. 20/2000 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  40  bis.  -  1.  Per  il  solo anno 2006 le istanze di cui
all'Art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le
stesse   e   la   relativa  documentazione,  come  prescritta,  siano
presentate,  con  le  indicate  modalita'  entro  il termine di venti
giorni  decorrenti  dal  giorno successivo alla data di pubblicazione
nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo  della  presente
legge.».
    4.  Al comma quarto dell'Art. 41 della legge regionale n. 20/2000
sono aggiunte, in fine, le parole «per i benefici di cui alla lettera
b)  o  quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento
per i benefici di cui alla lettera a), del comma 1 dell'Art. 38».
    5.  Dopo  il  quarto  comma dell'Art.  42  della  legge regionale
20/2000 e' aggiunto il seguente:
    «4  bis.  Per le richieste di contributo in conto capitale di cui
al  comma 1  lettera a) dell'Art. 38, fermo restando la presentazione
della documentazione necessaria come prevista al presente titolo, per
la  erogazione  dei  benefici  si  provvede  con  determinazione  del
dirigente del servizio competente secondo le seguenti modalita':
      a)  il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del
certificato di inizio lavori;
      b) l'ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:
        1)  del  certificato  di regolare esecuzione o certificato di
collaudo  secondo  quanto  disposto  dal decreto del Presidente della
Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109  legge-quadro in materia di lavori
pubblici e successive modificazioni), dalla legge 11 febbraio 1994 n.
109  (legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici) e dal decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n.  163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
        2)  del provvedimento di approvazione di detto certificato di
regolare esecuzione o certificato di collaudo;
        3)  di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in
relazione  agli  interventi  effettuati,  nonche'  apposita relazione
acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiano».
    6. Al comma primo dell'Art. 43 della legge regionale 20/2000 sono
aggiunte,  in  fine,  le  parole «decorrenti dalla data di agibilita'
dell'impianto  sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi
finanziati».