Art. 11.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 15 novembre 2006
                              DEL TURCO