Art. 3.
     Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153
    1.  Dopo l'Art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153
(norme  per  gli investimenti nel settore dei trasporti), e' inserito
il seguente:
    «Art.  15-bis (Mobilita' nei poli di produzione). - 1. La Regione
Abruzzo,  al  fine  di  ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle
aziende di rilievo sul piano occupazionale, promuove l'organizzazione
della  mobilita' dei lavoratori dei principali poli di produzione del
territorio   regionale  attraverso  l'attribuzione  di  contributi  a
progetti  sperimentali  predisposti  dagli  enti  locali  titolari di
Trasporti pubblici locali TPL, dai Consorzi di sviluppo industriale o
dagli  enti  locali  titolari  di  TPL  e  dai  Consorzi  di sviluppo
industriale.
    2.     La     sperimentazione     riguarda    il    miglioramento
dell'accessibilita'  puntuale  alla  sede di lavoro dei lavoratori di
aziende   che   abbiano  complessivamente  un  numero  di  dipendenti
superiore  a  8.000  unita'. La sperimentazione puo' riguardare anche
l'accessibilita'  ad  una  singola  azienda  purche' con un numero di
dipendenti superiore a 3.500 unita'.
    3. I progetti prevedono la partecipazione finanziaria di soggetti
pubblici,  privati  o di soggetti pubblici e privati e sono approvati
con delibera di giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al
50%  con  il  limite  massimo  di  spesa  annua  ammissibile  pari  a
Euro 50.000,00.
    4.  Agli oneri derivanti dal presene Art. si provvede mediante le
risorse  annualmente  iscritte  nell'ambito  della  U.P.B.  06.01.002
cap. 181511  denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese
correnti  legge  regionale  9 settembre  1983,  n.  62,  e successive
modifiche e integrazioni».