Art. 3. Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 1. Dopo l'Art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (norme per gli investimenti nel settore dei trasporti), e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Mobilita' nei poli di produzione). - 1. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle aziende di rilievo sul piano occupazionale, promuove l'organizzazione della mobilita' dei lavoratori dei principali poli di produzione del territorio regionale attraverso l'attribuzione di contributi a progetti sperimentali predisposti dagli enti locali titolari di Trasporti pubblici locali TPL, dai Consorzi di sviluppo industriale o dagli enti locali titolari di TPL e dai Consorzi di sviluppo industriale. 2. La sperimentazione riguarda il miglioramento dell'accessibilita' puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori di aziende che abbiano complessivamente un numero di dipendenti superiore a 8.000 unita'. La sperimentazione puo' riguardare anche l'accessibilita' ad una singola azienda purche' con un numero di dipendenti superiore a 3.500 unita'. 3. I progetti prevedono la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici, privati o di soggetti pubblici e privati e sono approvati con delibera di giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al 50% con il limite massimo di spesa annua ammissibile pari a Euro 50.000,00. 4. Agli oneri derivanti dal presene Art. si provvede mediante le risorse annualmente iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e successive modifiche e integrazioni».