Art. 4.
       Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 59
    1.  Dopo  la  lettera a)  del  comma 2  dell'Art.  2  della legge
regionale  9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale  23 dicembre 1998, n. 152, avente per oggetto «Norme per il
trasporto pubblico locale») e' inserita la seguente:
    «a/bis)   il  limite  delle  percorrenze  e  della  contribuzione
regionale  alla  data  del  1° gennaio  1998 puo' essere superato per
ristrutturazioni  dettate  da  motivi di urgenza e indifferibilita' o
intensificazione  e  sempre  nell'ambito  dei  servizi  minimi di cui
all'Art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per
il trasporto pubblico locale)».
    2.  Dopo  la  lettera d)  del  comma 2  dell'Art.  2  della legge
regionale n. 59/1999, e' inserita la seguente:
    «d/bis) per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione
regionale  assistiti  da  contribuzione  e  per quelli in concessione
regionale  non  assistiti  da  contribuzione  di cui all'Art. 3 della
legge  regionale  n.  152/1998, e' ammessa da parte dei concessionari
l'intensificazione  dei relativi programmi di esercizio senza oneri a
carico  del  bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della
giunta  regionale  e  con  obbligo  di  rendicontazione  separata dei
servizi espletati».