Art. 4. Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152, avente per oggetto «Norme per il trasporto pubblico locale») e' inserita la seguente: «a/bis) il limite delle percorrenze e della contribuzione regionale alla data del 1° gennaio 1998 puo' essere superato per ristrutturazioni dettate da motivi di urgenza e indifferibilita' o intensificazione e sempre nell'ambito dei servizi minimi di cui all'Art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale)». 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 59/1999, e' inserita la seguente: «d/bis) per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 152/1998, e' ammessa da parte dei concessionari l'intensificazione dei relativi programmi di esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della giunta regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati».