Art. 5. Modifiche all'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 1. Il comma 2 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria 2005) e' sostituito dal seguente: «2. La giunta regionale mediante la competente Direzione trasporti e mobilita', viabilita', demanio e catasto stradale, sicurezza stradale procede alla ripartizione del contributo finanziario stanziato in proporzione all'estesa chilometrica delle strade di interesse regionale trasferite alle singole province abruzzesi». 2. Il comma 3 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33, e' abrogato. 3. Il comma 4 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33, e' sostituito dal seguente: «4. Le province, ad avvenuta utilizzazione delle risorse, trasmettono alla competente direzione trasporti e mobilita',viabilita', demanio e catasto stradale, sicurezza stradale una dettagliata relazione sugli interventi realizzati».