Art. 5.
Modifiche  all'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n.
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    1.  Il comma 2 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge
regionale  9 novembre  2005,  n.  33  (Modifiche ed integrazioni alla
legge finanziaria 2005) e' sostituito dal seguente:
    «2.   La   giunta  regionale  mediante  la  competente  Direzione
trasporti  e  mobilita',  viabilita',  demanio  e  catasto  stradale,
sicurezza   stradale   procede   alla   ripartizione  del  contributo
finanziario  stanziato  in  proporzione all'estesa chilometrica delle
strade  di  interesse  regionale  trasferite  alle  singole  province
abruzzesi».
    2.  Il comma 3 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge
regionale 9 novembre 2005, n. 33, e' abrogato.
    3.  Il comma 4 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge
regionale 9 novembre 2005, n. 33, e' sostituito dal seguente:
    «4.   Le  province,  ad  avvenuta  utilizzazione  delle  risorse,
trasmettono     alla     competente     direzione     trasporti     e
mobilita',viabilita',  demanio e catasto stradale, sicurezza stradale
una dettagliata relazione sugli interventi realizzati».