Art. 7.
Modifiche  agli  articoli 66,  comma 2,  lettera  b),  e 67, comma 2,
        lettera b) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11
    1.  La  lettera b) del comma 2 dell'Art. 66 della legge regionale
3 marzo  1999,  n.  11  (Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112:  individuazione  delle  funzioni  amministrative  che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di
funzioni  e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie
funzionali), e' sostituita dalla seguente:
    «b)  a classificazione e declassificazione delle strade regionali
o tratti di esse, sentite le province ed i comuni interessati».
    2.  La  lettera b) del comma 2 dell'Art. 67 della legge regionale
n. 11/1999, e' sostituita dalla seguente:
    «b)   l'adozione   dei  provvedimenti  di  classificazione  e  di
declassificazione   delle  strade,  anche  costruite  come  opere  di
bonifica  o  con  leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade
provinciali,  comunali o vicinali, ai sensi dell'Art. 2, comma 6, del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e
integrazioni».