Art. 7. Modifiche agli articoli 66, comma 2, lettera b), e 67, comma 2, lettera b) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 1. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' sostituita dalla seguente: «b) a classificazione e declassificazione delle strade regionali o tratti di esse, sentite le province ed i comuni interessati». 2. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 67 della legge regionale n. 11/1999, e' sostituita dalla seguente: «b) l'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'Art. 2, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni».