Art. 2. P r i n c i p i 1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro assume come parametro di base la centralita' della persona e la garanzia di parita' di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e cittadine. 2. Le norme contenute nella presente legge si ispirano ai seguenti principi direttivi: a) assicurare il governo delle politiche del lavoro confermando il ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento generale della Regione nel rispetto delle competenze attribuite alle province e dei principi di sussidiarieta' e di adeguatezza; b) favorire l'interazione tra gli operatori pubblici e gli operatori privati accreditati, attraverso la creazione ed il governo della rete regionale dei servizi al lavoro per evitare il rischio di frammentazione dei servizi; c) garantire la qualificazione, del sistema regionale dei servizi al lavoro attraverso il miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei soggetti componenti la rete, in modo da favorire l'occupabilita' dei lavoratori e delle lavoratrici con particolare riguardo a quelli appartenenti alle categorie svantaggiate; d) contribuire alla promozione ed alla piena valorizzazione delle competenze professionali delle persone e delle occasioni di lavoro e di impresa, al superamento delle discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nello sviluppo professionale e di carriera; e) concorrere al superamento di ogni altra forma di discriminazione nel mercato del lavoro ed al perseguimento dell'obiettivo di stabilizzare la condizione lavorativa.