Art. 2.
                           P r i n c i p i
    1.  Il  sistema  regionale  dei servizi per il lavoro assume come
parametro  di  base  la  centralita'  della  persona e la garanzia di
parita'  di  accesso  ai  servizi  da  parte  di  tutti i cittadini e
cittadine.
    2.  Le  norme  contenute  nella  presente  legge  si  ispirano ai
seguenti principi direttivi:
      a) assicurare il governo delle politiche del lavoro confermando
il  ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento generale della
Regione  nel rispetto delle competenze attribuite alle province e dei
principi di sussidiarieta' e di adeguatezza;
      b) favorire  l'interazione  tra  gli  operatori  pubblici e gli
operatori  privati accreditati, attraverso la creazione ed il governo
della  rete regionale dei servizi al lavoro per evitare il rischio di
frammentazione dei servizi;
      c) garantire  la  qualificazione,  del  sistema  regionale  dei
servizi  al  lavoro  attraverso  il  miglioramento  dei meccanismi di
funzionamento  dei  soggetti  componenti la rete, in modo da favorire
l'occupabilita'  dei  lavoratori  e delle lavoratrici con particolare
riguardo a quelli appartenenti alle categorie svantaggiate;
      d) contribuire  alla  promozione  ed  alla piena valorizzazione
delle  competenze  professionali  delle  persone e delle occasioni di
lavoro  e di impresa, al superamento delle discriminazioni fra uomini
e  donne  nell'accesso  al lavoro e nello sviluppo professionale e di
carriera;
      e) concorrere   al   superamento   di   ogni   altra  forma  di
discriminazione   nel   mercato   del   lavoro  ed  al  perseguimento
dell'obiettivo di stabilizzare la condizione lavorativa.