Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni: a) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale; b) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico e privato, l'idoneita' a: 1) erogare i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province, nell'ambito del territorio regionale; 2) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.