Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti
definizioni:
      a) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale la Regione
abilita  operatori, pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie
per  il  lavoro,  allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione,
ricerca  e  selezione  del  personale,  supporto  alla ricollocazione
professionale  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici nel mercato del
lavoro regionale;
      b) «accreditamento»:   provvedimento   mediante   il  quale  la
Regione,  in  coerenza  con le politiche regionali per l'occupazione,
riconosce ad un operatore, pubblico e privato, l'idoneita' a:
        1)  erogare i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di
risorse  pubbliche,  fatta  eccezione  per le funzioni amministrative
attribuite in via esclusiva alle province, nell'ambito del territorio
regionale;
        2)  partecipare  attivamente  alla  rete  dei  servizi per il
mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro
fra domanda e offerta.