Art. 4.
Autorizzazione  regionale  e  iscrizione  delle Agenzie per il lavoro
             nelle sezioni regionali dell'albo nazionale
    1. La giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni  e  dei  principi  fondamentali desumibili in materia dal
decreto   legislativo   n.  276/2003,  disciplina  la  procedura  per
l'iscrizione   alle   sezioni  regionali  dell'albo  degli  operatori
pubblici  e  privati  che  richiedono  l'autorizzazione a svolgere le
attivita'  definite  all'Art.  2,  comma 1, lettere b), c), e d), del
decreto legislativo n. 276/2003.
    2.  L'autorizzazione,  previa verifica dei requisiti richiesti di
cui  all'Art.  5 del decreto legislativo n. 276/2003, fatta eccezione
per  quello  di cui al comma 4, lettera b), e' rilasciata, secondo le
modalita'  descritte dall'Art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.
276/2003,  dal  direttore  della  struttura  regionale  competente in
materia  di  politiche  del lavoro, che provvede contestualmente alla
comunicazione  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo
nazionale delle Agenzie per il lavoro.
    3.  Per  i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di
comuni  e  delle  comunita'  montane,  le  camere  di  commercio, gli
istituti  di  scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,
l'autorizzazione  si  riferisce  allo  svolgimento,  relativamente ai
rispettivi  ambiti di competenza, dell'attivita' di intermediazione a
condizione  che  svolgano  la  predetta  attivita' senza finalita' di
lucro,  siano  in  possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1,
lettere c), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003 e provvedano
a  fornire  le  informazioni  richieste  dalla  Regione  relative  al
funzionamento  del  mercato  del  lavoro  ai  sensi  dell'Art. 17 del
decreto legislativo n. 276/2003.
    4.  Per  i  soggetti  previsti  dall'Art. 6, comma 3, del decreto
legislativo   n.   276/2003   l'autorizzazione   si   riferisce  allo
svolgimento   dell'attivita'  di  intermediazione  a  condizione  che
rispettino  i  requisiti  di cui all'Art. 5, comma 1, lettere c), d),
e), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003.