Art. 4. Autorizzazione regionale e iscrizione delle Agenzie per il lavoro nelle sezioni regionali dell'albo nazionale 1. La giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal decreto legislativo n. 276/2003, disciplina la procedura per l'iscrizione alle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attivita' definite all'Art. 2, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto legislativo n. 276/2003. 2. L'autorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti di cui all'Art. 5 del decreto legislativo n. 276/2003, fatta eccezione per quello di cui al comma 4, lettera b), e' rilasciata, secondo le modalita' descritte dall'Art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 276/2003, dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che provvede contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle Agenzie per il lavoro. 3. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attivita' di intermediazione a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo n. 276/2003. 4. Per i soggetti previsti dall'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003.