Art. 5.
Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici
                              e privati
    1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale,  informata  la  competente commissione
consiliare  e  sentiti  gli  enti  bilaterali regionali o, in caso di
assenza di questi ultimi, le associazioni dei datori e dei prestatori
di  lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale,
istituisce  con  proprio  provvedimento l'elenco per l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del
territorio  regionale,  i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti
ai  sensi  dell'Art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni  per  agevolare  l'incontro  fra  domanda ed offerta di
lavoro,  in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17  maggio  1999,  n. 144), dei principi e criteri generali riportati
all'Art.  7,  comma 1,  lettere  a),  b),  c),  d) ed e), del decreto
legislativo n. 276/2003, nonche' dei seguenti ulteriori criteri:
      a) necessita',  per  i  centri  provinciali  per  l'impiego, di
adeguare la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici e
innovativi;
      b) rispetto  di  standard  omogenei  di servizio nel territorio
regionale;
      c)  garanzia  di gratuita' dell'accesso ai servizi da parte dei
lavoratori.
    2.  Con  il  provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale
formula  indirizzi  e  criteri  generali per l'attuazione di forme di
collaborazione  fra  gli operatori pubblici e privati accreditati e i
centri  per  l'impiego  istituiti dalle province ai sensi della legge
regionale  14  dicembre  1998,  n.  41 (organizzazione delle funzioni
regionali  e locali in materia di mercato del lavoro) non soggetti ad
accreditamento,  nonche'  le  modalita' di raccordo fra il sistema di
accreditamento  dell'istruzione  e  formazione professionale e quello
degli  operatori  pubblici e privati accreditati ai sensi dell'Art. 7
del decreto legislativo n. 276/2003, riservando in capo alle province
la  specificazione  e  l'attuazione  dei predetti indirizzi e criteri
generali.
    3.  L'erogazione  delle risorse pubbliche assegnate alle province
avviene  attraverso  procedure  ad  evidenza  pubblica  finalizzate a
garantire  l'economicita'  della  scelta  del  soggetto  affidatario,
nonche' ad assicurare un servizio di qualita' ed un corretto rapporto
tra costi e benefici.
    4.  Con  il provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale,
d'intesa con le province, disciplina altresi':
      a) i  requisiti minimi degli operatori, in termini di capacita'
gestionali   e   logistiche,   competenze  professionali,  situazione
economica,   esperienze   maturate   nel   contesto  territoriale  di
riferimento;
      b) le procedure per l'accreditamento per gli operatori pubblici
e privati autorizzati;
      c) le modalita' di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia
dei servizi erogati;
      d) le  modalita'  di  tenuta  dell'elenco  e  di  verifica  del
mantenimento dei requisiti;
      e) le idonee forme di controllo;
      f) le modalita' di conferimento obbligatorio delle informazioni
e  dei  dati,  nel  rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
protezione  dei dati personali, nonche' l'obbligo di interconnessione
con la Borsa continua del lavoro.
    5. La definizione dei requisiti minimi di cui al comma 4, lettera
a), si attiene ai seguenti criteri generali:
      a) presenza  di  capacita'  gestionali  e logistiche adeguate e
comprovate;
      b) sussistenza   di   competenze   professionali  specifiche  e
comprovate  da  idonea  documentazione relativa ai titoli di studio e
professionali   posseduti   dai   dipendenti,  soci,  amministratori,
consulenti  direttamente  impegnati  nell'erogazione dei servizi alle
persone ed alle imprese;
      c) rilevazione  di  esperienze  almeno  biennali  ed analoghe o
assimilabili  alle  attivita'  svolte  dalle  Agenzie  per  il lavoro
previste all'Art. 4 del decreto legislativo n. 276/2003;
      d) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale
direttamente  adibito  all'erogazione  dei  servizi,  di  rapporti di
lavoro  subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati,
nel  rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
    6.  L'accreditamento  e' rilasciato dal direttore della struttura
regionale  competente  in  materia  di  politiche  del lavoro, previa
verifica dei requisiti richiesti.