Art. 5. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, informata la competente commissione consiliare e sentiti gli enti bilaterali regionali o, in caso di assenza di questi ultimi, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale, istituisce con proprio provvedimento l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all'Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 276/2003, nonche' dei seguenti ulteriori criteri: a) necessita', per i centri provinciali per l'impiego, di adeguare la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici e innovativi; b) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale; c) garanzia di gratuita' dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego istituiti dalle province ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) non soggetti ad accreditamento, nonche' le modalita' di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali. 3. L'erogazione delle risorse pubbliche assegnate alle province avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicita' della scelta del soggetto affidatario, nonche' ad assicurare un servizio di qualita' ed un corretto rapporto tra costi e benefici. 4. Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale, d'intesa con le province, disciplina altresi': a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; b) le procedure per l'accreditamento per gli operatori pubblici e privati autorizzati; c) le modalita' di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati; d) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti; e) le idonee forme di controllo; f) le modalita' di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonche' l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro. 5. La definizione dei requisiti minimi di cui al comma 4, lettera a), si attiene ai seguenti criteri generali: a) presenza di capacita' gestionali e logistiche adeguate e comprovate; b) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese; c) rilevazione di esperienze almeno biennali ed analoghe o assimilabili alle attivita' svolte dalle Agenzie per il lavoro previste all'Art. 4 del decreto legislativo n. 276/2003; d) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 6. L'accreditamento e' rilasciato dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, previa verifica dei requisiti richiesti.