Art. 6.
                       Funzioni delle province
    1. Ferma restando l'attribuzione delle funzioni di cui alla legge
regionale  n.  41/1998,  le  province  esercitano in via esclusiva le
seguenti funzioni amministrative:
      a) certificazione,  conservazione,  sospensione e perdita dello
stato di disoccupazione;
      b) avviamento  a selezione presso le pubbliche amministrazioni,
ai  sensi  dell'Art.  16  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dell'Art. 3 della legge
regionale  18  maggio  2004, n. 12 (disposizioni collegate alla legge
finanziaria per l'anno 2004).
    2.  Le  province esercitano il ruolo di governo della rete locale
dei  servizi  per  il  lavoro  da  esplicarsi, nel rispetto di quanto
stabilito  dall'Art. 2, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1998
e con riferimento al proprio territorio di competenza, attraverso:
      a) la  definizione  degli interventi delle politiche attive del
lavoro;
      b) il   coordinamento   degli   operatori  pubblici  e  privati
accreditati;
      c) il conferimento delle risorse di cui all'Art. 5, comma 1, ai
soggetti   accreditati   facenti   parte   della   rete  dei  servizi
provinciali,  nel  rispetto delle condizioni stabilite dalle province
medesime  e  ferme restando le norme in materia di affidamenti per le
pubbliche amministrazioni.
    3.  Le  province  esercitano le funzioni assegnate con le proprie
strutture  o  tramite  soggetti,  pubblici o privati accreditati, che
intervengono,  in  via  non  sostitutiva  per completare la gamma dei
servizi, nonche' per fornire interventi specializzati per determinate
categorie di utenti in un'ottica di integrazione.