Art. 6. Funzioni delle province 1. Ferma restando l'attribuzione delle funzioni di cui alla legge regionale n. 41/1998, le province esercitano in via esclusiva le seguenti funzioni amministrative: a) certificazione, conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione; b) avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'Art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dell'Art. 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004). 2. Le province esercitano il ruolo di governo della rete locale dei servizi per il lavoro da esplicarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 2, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1998 e con riferimento al proprio territorio di competenza, attraverso: a) la definizione degli interventi delle politiche attive del lavoro; b) il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati; c) il conferimento delle risorse di cui all'Art. 5, comma 1, ai soggetti accreditati facenti parte della rete dei servizi provinciali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle province medesime e ferme restando le norme in materia di affidamenti per le pubbliche amministrazioni. 3. Le province esercitano le funzioni assegnate con le proprie strutture o tramite soggetti, pubblici o privati accreditati, che intervengono, in via non sostitutiva per completare la gamma dei servizi, nonche' per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione.