Art. 8. Compiti degli organismi di concertazione previsti dalla legge regionale n. 41/1998 1. La Commissione regionale di concertazione ed il comitato al lavoro e formazione professionale, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 41/1998, formulano, sulla base delle relazioni di monitoraggio effettuato dall'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'Art. 7, proposte e pareri per il miglioramento del funzionamento del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la commissione ed il comitato si riuniscono in seduta comune.