Art. 8.
Compiti   degli  organismi  di  concertazione  previsti  dalla  legge
                        regionale n. 41/1998
    1.  La  Commissione  regionale di concertazione ed il comitato al
lavoro  e  formazione  professionale,  previsti  rispettivamente agli
articoli  7  e  8  della legge regionale n. 41/1998, formulano, sulla
base delle relazioni di monitoraggio effettuato dall'Agenzia Piemonte
Lavoro  ai  sensi dell'Art. 7, proposte e pareri per il miglioramento
del  funzionamento  del  sistema  di  accreditamento  dei  servizi al
lavoro.
    2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 1, la
commissione ed il comitato si riuniscono in seduta comune.