Art. 2.
                    Interventi in favore dell'ESA
    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  1,  comma 4, della legge
regionale  31 agosto  1998,  n.  16, trovano applicazione nel biennio
2006-2007  e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente sviluppo
agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2007.
    2.  Alla  tabella  H  di  cui  all'Art.  13, comma 7, della legge
regionale  30 gennaio  2006,  n.  1,  sono apportate, per l'esercizio
finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
      UPB 2.3.2.6.5 Capitolo 546401 + 6.500;
      UPB 2.3.2.6.5 Capitolo 546403 + 3.610.
    3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo,
pari   a  complessivi  10.110  migliaia  di  euro,  si  provvede  per
l'esercizio finanziario 2006 mediante riduzione di pari importo delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.2.8.1  -  capitolo  613910 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.