Art. 2. Interventi in favore dell'ESA 1. Le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2006-2007 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2007. 2. Alla tabella H di cui all'Art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 2.3.2.6.5 Capitolo 546401 + 6.500; UPB 2.3.2.6.5 Capitolo 546403 + 3.610. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 10.110 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1 - capitolo 613910 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.