Art. 4. Valorizzazione del patrimonio immobiliare 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I beni immobili strumentali all'attivita' della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attivita' produttive o commerciali di proprieta' delle ASI o a civile abitazione di proprieta' degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attivita' di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualita' di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo. 1-ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince: a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare; b) l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta; c) la descrizione dell'attivita' di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto; d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile. 1-quater. La giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio. 1-quinquies. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana sull'attivita' svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalita' di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.».