Art. 4.
              Valorizzazione del patrimonio immobiliare
    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 28 dicembre
2004,  n.  17 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i
seguenti:
    «1-bis. I beni immobili strumentali all'attivita' della Regione e
degli  enti  di  cui  al  comma 1,  con  esclusione dei beni immobili
destinati  ad  attivita' produttive o commerciali di proprieta' delle
ASI  o  a  civile  abitazione  di  proprieta'  degli  IACP,  anche se
costituenti  patrimonio  indisponibile  e  sempre  che gli stessi non
abbiano  vincoli  di  natura  storica, ambientale, culturale ai sensi
della  legislazione  vigente, possono essere conferiti in un apposito
fondo  immobiliare,  ferma restando la destinazione di essi a sede di
pubblici  uffici  o  di  attivita'  di  pubblico  servizio,  salvo il
consenso  dell'ente  conferente  ed a condizione che alla Regione, in
qualita'  di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto
di  esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed
i  pareri  vincolanti  per  le  decisioni  gestionali  di particolare
rilievo.
    1-ter.  I  beni  immobili  del  fondo  immobiliare  devono essere
individuati  con  delibera  della  giunta regionale sulla base di una
relazione  presentata  dall'Assessore  regionale per il bilancio e le
finanze da cui si evince:
      a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
      b) l'elenco  dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e
la ragione della scelta;
      c) la   descrizione   dell'attivita'   di   valorizzazione,  di
trasformazione  e  commercializzazione  relativamente  a ciascun bene
immobile scelto;
      d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun
bene immobile.
    1-quater.  La  giunta  regionale  trasmette la delibera di cui al
comma 1-ter,  con  gli  atti  allegati,  alle  competenti Commissioni
legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del
parere obbligatorio.
    1-quinquies.  L'assessore  regionale per il bilancio e le finanze
riferisce,  semestralmente,  alla  Commissione legislativa «Bilancio»
dell'Assemblea regionale siciliana sull'attivita' svolta dal soggetto
giuridico  di  scopo di cui al comma 1 e per le finalita' di cui allo
stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.».