Art. 5.
 Riscossione agevolata dei crediti della Regione. Proroga di termini
    1.  Le  parole  «ventiquattro  mesi»  di cui all'Art. 6, comma 9,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono sostituite con le
parole «quarantotto mesi».
    2.  Il termine di cui all'Art. 6, comma 12, della legge regionale
28 dicembre  2004,  n.  17 e successive modifiche ed integrazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2007.
    3.  All'Art. 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004,
n.  17,  come  modificato dall'Art. 8, comma 2, della legge regionale
29 novembre 2005, n. 15, le parole «30 dicembre 2004» sono sostituite
dalle parole «31 dicembre 2005».