Art. 5. Riscossione agevolata dei crediti della Regione. Proroga di termini 1. Le parole «ventiquattro mesi» di cui all'Art. 6, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono sostituite con le parole «quarantotto mesi». 2. Il termine di cui all'Art. 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2007. 3. All'Art. 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'Art. 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le parole «30 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».