Art. 7. Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti 1. Per l'attuazione e nei limiti del piano industriale dell'Azienda siciliana trasporti non si applica l'Art. 33, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 2. Nel caso di assunzione di nuovo personale, l'Azienda siciliana trasporti procede nel rispetto del proprio piano industriale e con procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda. 3. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, l'Azienda siciliana trasporti, nell'ambito del medesimo piano industriale, procede, in sede di prima applicazione della presente legge, alla trasformazione dei vigenti contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.