Art. 7.
        Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti
    1.   Per   l'attuazione   e  nei  limiti  del  piano  industriale
dell'Azienda  siciliana  trasporti non si applica l'Art. 33, comma 2,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
    2. Nel caso di assunzione di nuovo personale, l'Azienda siciliana
trasporti  procede  nel  rispetto del proprio piano industriale e con
procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda.
    3.  Al  fine  di  garantire  il  regolare  esercizio  dei servizi
affidati,  l'Azienda  siciliana  trasporti,  nell'ambito del medesimo
piano  industriale,  procede,  in  sede  di  prima applicazione della
presente legge, alla trasformazione dei vigenti contratti di lavoro a
tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.