Art. 8. Modificazioni all'Art. 8 1. Il comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove e partecipa ad iniziative e studi coordinati a livello transfrontaliero, transregionale ed internazionale concernenti lo sviluppo di un sistema compatibile di trasporti attraverso le Alpi, promuovendo la consultazione e la partecipazione delle associazioni e di ogni altro organismo operante nel territorio regionale per la difesa dell'ambiente.». 2. Il comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale n. 20/1994 e' abrogato.