(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 23 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse. 2. La presente legge definisce inoltre le azioni di risanamento delle stazioni radioelettriche gia' esistenti, assicurando che l'esercizio delle stazioni radioelettriche, autorizzate ai sensi della presente legge, si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale vigente. 3. La presente legge mira a garantire: a) la tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e la limitazione della perturbazione delle condizioni di naturalita' dell'ambiente dovuta alle emissioni delle stazioni radioelettriche; b) la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione delle stazioni radioelettriche in appositi siti attrezzati; c) il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio delle stazioni radioelettriche; d) l'informazione completa e tempestiva ai cittadini.