(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
          Regione Valle d'Aosta n. 48 del 23 novembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1. La presente legge, in armonia con i principi di cui alla legge
22 febbraio   2001,  n.  36  (legge  quadro  sulla  protezione  dalle
esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al
decreto   legislativo   1° agosto   2003,   n.   259   (Codice  delle
comunicazioni    elettroniche),    disciplina   l'installazione,   la
localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni,
reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse.
    2.  La  presente legge definisce inoltre le azioni di risanamento
delle   stazioni  radioelettriche  gia'  esistenti,  assicurando  che
l'esercizio  delle  stazioni  radioelettriche,  autorizzate  ai sensi
della  presente legge, si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori
previsti dalla normativa statale vigente.
    3. La presente legge mira a garantire:
      a) la  tutela  della  salute  della  popolazione  esposta  alle
emissioni  elettromagnetiche  e  la  limitazione  della perturbazione
delle  condizioni  di naturalita' dell'ambiente dovuta alle emissioni
delle stazioni radioelettriche;
      b) la  corretta  localizzazione  e  l'ordinato  sviluppo  delle
stazioni  radioelettriche,  salvaguardando gli interessi di carattere
paesaggistico  e  ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e
la  concentrazione  delle  stazioni  radioelettriche in appositi siti
attrezzati;
      c) il  rispetto  dei  parametri tecnici riguardanti l'esercizio
delle stazioni radioelettriche;
      d) l'informazione completa e tempestiva ai cittadini.